Art. 8

Chiusura di zona

In vigore dal 15 lug 2008
Chiusura di zona 1.   Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull’esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e notificano immediatamente la chiusura alla Commissione. La Commissione trasmette l’informazione a tutti gli Stati membri senza indugio. 2.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, se opportuno, presenta proposte al Consiglio, conformemente all’articolo 37 del trattato, per l’adozione di misure comunitarie destinate ad attuare le chiusure di zone, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri oppure di propria iniziativa.
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Chiusura di zona (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/734) — Testo vigente | Portale Normativo