Art. 9

Sistema di controllo via satellite

In vigore dal 15 lug 2008
Sistema di controllo via satellite 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio il comandante di quest’ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ogni due ore. 2.   Una volta rientrata in porto, la nave non può salpare nuovamente prima che le autorità competenti abbiano constatato che l’impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.
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