Art. 10
Infrazioni gravi
In vigore dal 15 lug 2008
Infrazioni gravi
1. Le attività di pesca esercitate a partire dal momento in cui il peschereccio ha cessato di conformarsi al suo piano di pesca, in circostanze diverse da quelle specificate all’, paragrafo 2, sono assimilate alle attività svolte in assenza di un permesso di pesca e, pertanto, ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.
2. La reiterata inosservanza degli obblighi previsti agli è assimilata ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.
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