Art. 45
Attuazione da parte della Commissione
In vigore dal 9 lug 2008
Attuazione da parte della Commissione
1. Il VIS centrale, l’interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono attuati dalla Commissione quanto prima dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
2. Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:
a)
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, conformemente all’;
b)
l’accesso ai dati conformemente all’ e agli articoli da 17 a 22;
c)
la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi degli articoli da 23 a 25;
d)
la registrazione dei dati e il relativo accesso conformemente all’;
e)
il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all’.
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