Art. 34
Registri
In vigore dal 9 lug 2008
Registri
1. Gli Stati membri e la Commissione tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell’accesso di cui all’, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l’ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli , paragrafo 2, 17, 18, paragrafi da 1 a 3, 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, 21, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, nonché l’autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.
2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell’ammissibilità del trattamento dei dati nonché per garantire la sicurezza degli stessi. I registri sono protetti mediante misure adeguate dall’accesso non autorizzato e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’, paragrafo 1, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.
Storico versioni
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