Art. 23

Periodo di conservazione dei dati

In vigore dal 9 lug 2008
Periodo di conservazione dei dati 1.   Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli e la registrazione di cui all’. Tale periodo decorre: a) dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato; b) dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato; c) dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta; d) dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o revocato. 2.   Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all’, paragrafi 3 e 4.
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Periodo di conservazione dei dati (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo