Art. 23
Periodo di conservazione dei dati
In vigore dal 9 lug 2008
Periodo di conservazione dei dati
1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli e la registrazione di cui all’.
Tale periodo decorre:
a)
dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato;
b)
dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;
c)
dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
d)
dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o revocato.
2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all’, paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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