Art. 21
Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo
In vigore dal 9 lug 2008
Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo
1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, conformemente agli del regolamento (CE) n. 343/2003, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente asilo.
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’, punto 4, lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
a)
numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
b)
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punto 4, lettere a) e b);
c)
tipo di visto;
d)
periodo di validità del visto;
e)
durata del soggiorno previsto;
f)
fotografie;
g)
dati di cui all’, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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