Art. 22
Accesso ai dati per l’esame della domanda di asilo
In vigore dal 9 lug 2008
Accesso ai dati per l’esame della domanda di asilo
1. Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’, punto 4, lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l’autorità competente in materia d’asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del richiedente ai sensi dell’, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
a)
numero della domanda;
b)
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punto 4, lettere a), b) e c);
c)
fotografie;
d)
dati inseriti, di cui agli , riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta;
e)
dati di cui all’, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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