Art. 24
Modifica dei dati
In vigore dal 9 lug 2008
Modifica dei dati
1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso trasmessi al VIS, correggendoli o cancellandoli.
2. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del presente regolamento, ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio può essere trasmesso mediante l’infrastruttura del VIS.
3. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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