Art. 43

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 9 lug 2008
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati 1.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali. 2.   Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. 3.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. 4.   Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo nazionale.
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Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati (Art. 43 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo