Art. 41

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

In vigore dal 9 lug 2008
Vigilanza delle autorità di controllo nazionali 1.   L’autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all’ della direttiva 95/46/CE (l’«autorità di controllo nazionale») controllano autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali di cui all’, paragrafo 1, da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema VIS e viceversa. 2.   L’autorità di controllo nazionale provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo nazionale disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento. 4.   Per quanto concerne il trattamento dei dati personali in seno al VIS, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell’, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione. 5.   Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo nazionali le informazioni da queste richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all’ e all’, paragrafo 1, permette loro di consultare gli elenchi di cui all’, paragrafo 4, lettera c), e le registrazioni di cui all’ e consente loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.
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