Art. 28
Relazione con i sistemi nazionali
In vigore dal 9 lug 2008
Relazione con i sistemi nazionali
1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite l’interfaccia nazionale dello Stato membro interessato.
2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce l’accesso al VIS alle autorità competenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e collega l’autorità nazionale all’interfaccia nazionale.
3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.
4. Ciascuno Stato membro è responsabile:
a)
dello sviluppo del sistema nazionale e/o del suo adeguamento al VIS conformemente all’, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE;
b)
dell’organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
c)
della gestione e delle modalità di accesso al VIS da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento nonché della redazione e dell’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
d)
del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento all’interfaccia nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per l’infrastruttura di comunicazione tra l’interfaccia nazionale e il sistema nazionale.
5. Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei relativi reati e sanzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:767:oj#art-28