Art. 29

Responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati

In vigore dal 9 lug 2008
Responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati 1.   Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare: a) la legittimità della raccolta dei dati; b) la legittimità della trasmissione dei dati al VIS; c) l’esattezza e l’attualità dei dati trasmessi al VIS. 2.   L’Autorità di gestione garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all’, paragrafo 2. In particolare, l’Autorità di gestione: a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del VIS centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro; b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Autorità di gestione previsti dal presente regolamento. 3.   L’Autorità di gestione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.
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Responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo