Art. 31
Comunicazione di dati a paesi terzi od organizzazioni internazionali
In vigore dal 9 lug 2008
Comunicazione di dati a paesi terzi od organizzazioni internazionali
1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
2. In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all’, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), possono, ove necessario, essere trasmessi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato o messi a loro disposizione in casi specifici al fine di provare l’identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE o è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo o si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 1, lettera d), di suddetta direttiva;
b)
il paese terzo o l’organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;
c)
i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;
d)
gli Stati membri che hanno inserito i dati nel VIS hanno dato il loro assenso.
3. Tali trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali non pregiudicano i diritti dei rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.
Storico versioni
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