Art. 40

Mezzi di ricorso

In vigore dal 9 lug 2008
Mezzi di ricorso 1.   In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’, paragrafi 1 e 2, ad ottenere l’accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino. 2.   L’assistenza delle autorità di controllo nazionali di cui all’, paragrafo 2, rimane disponibile durante l’intero procedimento.
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