Art. 42

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 9 lug 2008
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati 1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli del regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’Autorità di gestione, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all’Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All’Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione. 3.   L’Autorità di gestione fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all’, paragrafo 1, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.
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