Art. 44
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
In vigore dal 9 lug 2008
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
Qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsabilità a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compreso lo svolgimento di controlli in loco, e di esercitare i poteri attribuitigli dall’ del regolamento (CE) n. 45/2001.
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