Art. 46

Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen

In vigore dal 9 lug 2008
Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen Il meccanismo di consultazione di cui all’ sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all’uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito a domande di visto conformemente all’, paragrafo 2, della Convenzione di Schengen.
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