Art. 47
Inizio della trasmissione
In vigore dal 9 lug 2008
Inizio della trasmissione
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all’, paragrafo 1, al VIS centrale attraverso l’interfaccia nazionale.
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