Art. 39
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
In vigore dal 9 lug 2008
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
1. Gli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’, paragrafi 2, 3 e 4.
2. In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo nazionale fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi dell’, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.
3. L’autorità di controllo nazionale dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo nazionali degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:767:oj#art-39