Art. 37

Diritto d’informazione

In vigore dal 9 lug 2008
Diritto d’informazione 1.   Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all’, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue: a) l’autorità di controllo designata di cui all’, paragrafo 4, compresi i suoi estremi; b) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell’ambito del VIS; c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all’; d) il periodo di conservazione dei dati; e) l’obbligo di acquisire tali dati ai fini dell’esame della domanda; f) l’esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali di cui all’, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente all’atto dell’acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell’, punti 4, 5 e 6. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all’, punto 4, lettera f), nell’ambito dei moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell’invito, della presa a carico e dell’impegno di fornire ospitalità. In mancanza di formulari a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’ della direttiva 95/46/CE.
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Diritto d’informazione (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo