Art. 37
Diritto d’informazione
In vigore dal 9 lug 2008
Diritto d’informazione
1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all’, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue:
a)
l’autorità di controllo designata di cui all’, paragrafo 4, compresi i suoi estremi;
b)
lo scopo per il quale i dati sono trattati nell’ambito del VIS;
c)
le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all’;
d)
il periodo di conservazione dei dati;
e)
l’obbligo di acquisire tali dati ai fini dell’esame della domanda;
f)
l’esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali di cui all’, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente all’atto dell’acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell’, punti 4, 5 e 6.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all’, punto 4, lettera f), nell’ambito dei moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell’invito, della presa a carico e dell’impegno di fornire ospitalità.
In mancanza di formulari a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’ della direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
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