Art. 5
Partecipazione della Comunità alla convenzione
In vigore dal 17 giu 2008
Partecipazione della Comunità alla convenzione
1. La partecipazione della Comunità alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.
2. Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC e alla notifica delle esportazioni, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.
La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a)
trasmettere le notifiche di esportazione della Comunità alle parti e agli altri paesi a norma dell’;
b)
presentare al segretariato della convenzione, in seguito denominato «il segretariato», le notifiche degli attivi normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’;
c)
trasmettere informazioni su altri atti normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’;
d)
ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.
La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte della Comunità relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’.
Inoltre, la Commissione coordina il contributo della Comunità relativamente a tutte le questioni tecniche connesse ai seguenti elementi:
a)
la convenzione;
b)
la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’ della convenzione;
c)
il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’, paragrafo 6 della convenzione;
d)
altri organi ausiliari.
È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per la preparazione di documenti tecnici, quali i documenti orientativi per la decisione di cui all’, paragrafo 3 della convenzione.
3. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che la Comunità sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.
Storico versioni
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