Art. 4

Autorità nazionali designate

In vigore dal 17 giu 2008
Autorità nazionali designate Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità, in seguito denominate «l’autorità nazionale designata» oppure «le autorità nazionali designate», preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 1o novembre 2008.
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Autorità nazionali designate (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/689) — Testo vigente | Portale Normativo