Art. 4
Autorità nazionali designate
In vigore dal 17 giu 2008
Autorità nazionali designate
Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità, in seguito denominate «l’autorità nazionale designata» oppure «le autorità nazionali designate», preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 1o novembre 2008.
Storico versioni
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