Art. 6

Sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

In vigore dal 17 giu 2008
Sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC 1.   Le sostanze chimiche cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencate nell’allegato I. 2.   Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificabili in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato. Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’; l’elenco reca informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione. Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre ad essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’; l’elenco reca informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego. Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC; l’elenco reca l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione. 3.   Gli elenchi di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica.
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