Art. 10

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

In vigore dal 17 giu 2008
Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione 1.   La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC. 2.   La Commissione notifica al segretariato ove ulteriori sostanze chimiche risultino assoggettabili alla notifica PIC e siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I. In seguito all’adozione del pertinente atto normativo definitivo della Comunità che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, la notifica è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti dell’atto normativo definitivo. 3.   La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV. 4.   Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo. Se la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta. 5.   In caso di modifica di un atto normativo definitivo notificato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione dell’atto modificativo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultimo deve essere applicato. La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2. 6.   Su richiesta di qualunque parte o del segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sull’atto normativo definitivo. Se necessario gli Stati membri assistono la Commissione, su sua richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni. 7.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni. Se opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure a livello comunitario finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno della Comunità. 8.   Uno Stato membro, qualora adotti un atto normativo nazionale definitivo, conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane dalla ricezione di tali informazioni gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato l’atto normativo nazionale definitivo osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni lo Stato membro che ha presentato l’atto informa la Commissione in merito all’eventualità che essa: — proceda alla notifica al segretariato, a norma del presente articolo, oppure — trasmetta al segretariato le informazioni a norma dell’.
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