Art. 8
Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi
In vigore dal 17 giu 2008
Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi
1. Le notifiche di esportazione che la Commissione riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso la Comunità di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono pubblicate per via elettronica tramite la banca dati gestita dalla Commissione.
La Commissione accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.
All’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve i prodotti importati è trasmessa copia di tutte le notifiche pervenute congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.
2. Qualora le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente alla Commissione unitamente a tutte le informazioni disponibili.
Storico versioni
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