Art. 9
Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche
In vigore dal 17 giu 2008
Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche
1. Ciascun esportatore di:
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sostanze elencate nell’allegato I,
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preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, o
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articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,
sono tenuti, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all’autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di preparati o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l’anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l’indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell’arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell’, paragrafo 7.
Tutti gli importatori della Comunità forniscono le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nella Comunità.
2. Su richiesta della Commissione o dell’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l’esportatore o l’importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati di cui all’allegato III. La Commissione elabora una sintesi di tali dati a livello comunitario e, tramite la propria banca dati, diffonde su Internet le informazioni di natura non riservata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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