Art. 11
Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC
In vigore dal 17 giu 2008
Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC
Quando una sostanza chimica figura esclusivamente nella parte 1 dell’allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell’, paragrafo 8, secondo trattino, la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative agli atti normativi definitivi pertinenti, affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre parti della convenzione.
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