Art. 13
Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dall’obbligo di notifica di esportazione
In vigore dal 17 giu 2008
Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dall’obbligo di notifica di esportazione
1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell’, paragrafo 2 della convenzione. La Commissione conserva nella propria banca dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni, contrassegnate da un numero di riferimento identificativo della decisione sull’importazione, e le pubblica su Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia richiesta.
2. Ad ogni sostanza chimica elencata nell’allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell’ambito della nomenclatura combinata della Comunità europea. Tali codici di classificazione vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati dall’Organizzazione mondiale delle dogane alla nomenclatura del sistema armonizzato o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.
3. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le risposte trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.
4. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal segretariato a norma del paragrafo 1.
5. La Commissione e gli Stati membri consigliano ed assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all’importazione di una data sostanza chimica.
6. Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I o i preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati soltanto qualora:
a)
l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione attraverso la propria autorità nazionale designata in consultazione con la Commissione e l’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un’autorità competente di un altro paese importatore;
b)
trattandosi di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione.
Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I da esportare verso paesi OCSE, l’autorità nazionale designata dell’esportatore può, in consultazione con la Commissione, decidere caso per caso che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell’importazione nel paese OCSE, la sostanza interessata è registrata o autorizzata nel paese OCSE in questione.
Quando viene chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato alla lettera a) e la Commissione o l’autorità nazionale designata dell’esportatore non ottiene una risposta entro trenta giorni, la Commissione invia un sollecito. Se opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, la Commissione può inviare ulteriori solleciti, come ritiene necessario.
7. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dell’esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere caso per caso che l’esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a) entro sessanta giorni e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è stata registrata o autorizzata.
Al momento di decidere in merito all’esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata, in consultazione con la Commissione, considera il possibile impatto sulla salute umana o l’ambiente dell’utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.
8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell’esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:
a)
per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all’ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
b)
in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7 è valido per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.
Nei casi descritti alla lettera a) del presente paragrafo, le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.
Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.
9. La Commissione registra nella propria banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e gli esoneri concessi. A ciascun consenso esplicito o esonero è assegnato un numero di riferimento identificativo del consenso esplicito, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, le date di validità, ecc. Le informazioni non riservate sono pubblicate su Internet.
10. Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.
11. Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione comunitaria.
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