Art. 12

Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche

In vigore dal 17 giu 2008
Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche 1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato. La Commissione decide, mediante risposta definitiva o provvisoria a nome della Comunità, sulle future importazioni comunitarie delle sostanze chimiche interessate, secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2. Essa comunica quindi tali decisioni al segretariato quanto prima possibile e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato. Qualora, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa procedura di cui all’, paragrafo 2, la propria decisione sull’importazione e ne dà comunicazione al segretariato. 2.   Qualora una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni. 3.   Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione. 4.   Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento. 5.   Ciascuna autorità nazionale designata nella Comunità mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. 6.   Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure comunitarie finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente nell’ambito della Comunità, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:689:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo