Art. 14

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli contenenti sostanze chimiche

In vigore dal 17 giu 2008
Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli contenenti sostanze chimiche 1.   Gli articoli contenenti le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva, o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono soggetti all’obbligo di notifica di esportazione di cui all’. 2.   Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nella Comunità ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.
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Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli contenenti sostanze chimiche (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/689) — Testo vigente | Portale Normativo