Art. 7
Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
In vigore dal 17 giu 2008
Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. L’esportatore, qualora intenda esportare dalla Comunità nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede almeno trenta giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Successivamente, ogni anno civile l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza almeno quindici giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tale notifica è conforme alle norme dell’allegato II.
L’autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e trasmette immediatamente alla Commissione la notifica ricevuta dall’esportatore.
La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore ricevano, con un anticipo di almeno quindici giorni, notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e in seguito anteriormente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.
Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una banca dati della Commissione con un numero di riferimento identificativo dell’esportazione e per ciascun anno civile è tenuto a disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle autorità nazionali designate dagli Stati membri, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore.
3. La Commissione trasmette una seconda notifica qualora, entro trenta giorni dall’invio della prima notifica di esportazione presentata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I, la parte importatrice o un altro paese importatore non abbia accusato ricevuta di tale notifica. La Commissione si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.
4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’introduzione di modifiche della normativa comunitaria in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di un preparato da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.
5. Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione della Commissione.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano quando:
a)
la sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC;
b)
il paese importatore, parte della convenzione, trasmette al segretariato una risposta ai sensi dell’, paragrafo 2 della convenzione circa il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica;
c)
la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri.
Il primo comma non si applica quando il paese importatore, parte della convenzione, richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano anche quando:
a)
l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore dispone l’esonero dall’obbligo di notificare l’esportazione prima che essa abbia luogo;
b)
la Commissione riceve dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri e le mette a disposizione su Internet.
7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.
8. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e all’, paragrafi 3, 6 e 7.
Storico versioni
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