Art. 15
Informazioni sui movimenti di transito
In vigore dal 17 giu 2008
Informazioni sui movimenti di transito
1. Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell’allegato VI.
2. Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell’allegato VI, l’esportatore fornisce per quanto possibile all’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l’ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all’allegato VI richieste dalla parte della convenzione.
3. L’autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni ricevute dall’esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili.
4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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