Art. 17

Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri e agli esportatori per il controllo delle esportazioni e delle importazioni

In vigore dal 17 giu 2008
Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri e agli esportatori per il controllo delle esportazioni e delle importazioni 1.   Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l’osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori. Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all’, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità designate. 2.   Gli esportatori indicano nelle loro dichiarazioni di esportazione (nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (24), i numeri identificativi di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 1, o all', paragrafo 9, del presente regolamento, a conferma della consonanza agli obblighi da ottemperare.
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