Art. 19

Scambio di informazioni

In vigore dal 17 giu 2008
Scambio di informazioni 1.   La Commissione e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull’ecotossicità e sulla sicurezza. La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri, provvede nei modi opportuni: a) alla diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi definitivi pertinenti agli obiettivi della convenzione; e b) alla diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica. 2.   La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni riservate ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune. 3.   Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (25), almeno le informazioni seguenti non sono considerate riservate: a) le informazioni di cui all’allegato II e all’allegato IV; b) le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all’, paragrafo 3; c) la data di scadenza di una sostanza chimica; d) la data di fabbricazione di una sostanza chimica; e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza; f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici; g) le informazioni sul trattamento dell’imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche. La Commissione elabora periodicamente un documento illustrativo delle informazioni trasmesse basandosi sui contributi degli Stati membri.
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