Art. 20

Assistenza tecnica

In vigore dal 17 giu 2008
Assistenza tecnica La Commissione e le autorità nazionali designate degli Stati membri collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l’assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l’intero ciclo di vita. In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l’assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l’istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l’individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e l’elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato. La Commissione e gli Stati membri devono partecipare attivamente alla rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita dal Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l’opportunità di assistere le organizzazioni non governative.
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