Art. 18
Sanzioni
In vigore dal 17 giu 2008
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate entro il 1o agosto 2009. Essi notificano inoltre eventuali ulteriori modifiche non appena queste sono adottate.
Gli Stati membri mettono a disposizione su richiesta tutte le informazioni concernenti le sanzioni.
Storico versioni
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