Art. 21
Sorveglianza e comunicazione delle informazioni
In vigore dal 17 giu 2008
Sorveglianza e comunicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.
2. La Commissione redige periodicamente una relazione sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi elementi in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione osservano i pertinenti obblighi in materia di riservatezza dei dati e di diritti di proprietà.
Storico versioni
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