Art. 22
Aggiornamento degli allegati
In vigore dal 17 giu 2008
Aggiornamento degli allegati
1. L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I viene riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nella legislazione comunitaria e nell’ambito della convenzione.
2. Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l’uso di una determinata sostanza chimica nell’ambito di una sottocategoria qualunque, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I.
Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I.
3. La decisione sull’inserimento delle singole sostanze chimiche nell’allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati è adottata senza indugio.
4. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3:
a)
inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo definitivo a livello comunitario;
b)
iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004;
c)
altre modifiche dell’allegato I, comprese quelle che riguardano voci esistenti;
d)
inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello comunitario;
e)
modifiche degli allegati II, III, IV e VI;
f)
modifiche di voci esistenti dell’allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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