Art. 22

Aggiornamento degli allegati

In vigore dal 17 giu 2008
Aggiornamento degli allegati 1.   L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I viene riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nella legislazione comunitaria e nell’ambito della convenzione. 2.   Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l’uso di una determinata sostanza chimica nell’ambito di una sottocategoria qualunque, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I. Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I. 3.   La decisione sull’inserimento delle singole sostanze chimiche nell’allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati è adottata senza indugio. 4.   Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo definitivo a livello comunitario; b) iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004; c) altre modifiche dell’allegato I, comprese quelle che riguardano voci esistenti; d) inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello comunitario; e) modifiche degli allegati II, III, IV e VI; f) modifiche di voci esistenti dell’allegato V.
Storico versioni

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