Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 giu 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«sostanza chimica»: una sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE, presente allo stato puro o contenuta in un preparato, o un preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
a)
pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi);
b)
sostanze chimiche industriali;
2)
«preparato»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
3)
«articolo»: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;
4)
«pesticidi»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
a)
i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (21);
b)
altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (22), ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;
5)
«sostanze chimiche industriali»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
a)
sostanze chimiche ad uso professionale;
b)
sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale;
6)
«sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione»: qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC;
7)
«sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC»: qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità o di uno Stato membro in riferimento ad una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I;
8)
«sostanza chimica soggetta alla procedura PIC»: qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3 del presente regolamento;
9)
«sostanza chimica vietata»: una delle seguenti sostanze:
a)
una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante un atto normativo definitivo della Comunità, per motivi sanitari o ambientali; o
b)
una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato comunitario o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;
10)
«sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni»: una delle seguenti sostanze:
a)
sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante atto normativo definitivo della Comunità, per motivi di salute umana o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;
b)
sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato comunitario o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;
11)
«sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro»: qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante atto normativo definitivo di uno Stato membro;
12)
«atto normativo definitivo»: qualsiasi atto legislativo emanato allo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;
13)
«formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi sostanza chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso;
14)
«esportazione»:
a)
l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all’, paragrafo 2 del trattato;
b)
la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’, paragrafo 2 del trattato, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale della Comunità;
15)
«importazione»: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale della Comunità;
16)
«esportatore»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
a)
la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale della Comunità;
b)
qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale della Comunità;
c)
se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori della Comunità in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;
17)
«importatore»: la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale della Comunità, è destinataria della sostanza chimica;
18)
«parte della convenzione» o «parte»: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;
19)
«altro paese»: un paese che non è una parte della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:689:oj#art-3