Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 giu 2008
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle sostanze seguenti:
a)
determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (in seguito denominata «la procedura PIC»);
b)
determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno della Comunità o di uno Stato membro;
c)
le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (11);
b)
ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (12);
c)
ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (13), e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (14);
d)
alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti tecnologici a duplice uso (15);
e)
agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (16);
f)
ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (17), compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;
g)
agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (18);
h)
fatto salvo l’, paragrafo 4, lettera b) del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (19), e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (20);
i)
alle sostanze chimiche in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e in ogni caso, non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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