Art. 5

In vigore dal 26 mag 2008
1.   I responsabili delle imprese o un terzo si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto. 2.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento, i documenti commerciali conservati dall’impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all’impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato. Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti. Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l’impresa controllata, all’interno o al di fuori del territorio comunitario, l’impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione del controllo.
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