Art. 7

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Gli Stati membri si prestano reciprocamente l’assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli nei seguenti casi: a) qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell’importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito; b) qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo. La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell’, paragrafo 2, una proposta di azione comune che preveda un’ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25 % del numero minimo di controlli stabilito a norma dell’, paragrafi da 2 a 5, per gli Stati membri interessati. 2.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno d’esercizio FEAG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, lettera a), a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell’. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione. Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l’impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell’, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda. Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell’esito della stessa. In caso di controllo di un’impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo. Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. 3.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno di esercizio FEAG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell’importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro. 4.   Nella misura in cui il controllo di un’impresa effettuato a norma dell’ richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all’, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre. 5.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:485:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo