Art. 3
In vigore dal 26 mag 2008
1. L’accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l’altro:
a)
raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
b)
se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
c)
raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, e
d)
verifiche, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall’organismo pagatore quale prova dell’erogazione dell’aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In modo particolare, qualora le imprese abbiano l’obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, le quantità detenute in magazzino.
3. Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio.
Storico versioni
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