Art. 9
In vigore dal 26 mag 2008
1. Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull’applicazione del presente regolamento.
Detta relazione espone le difficoltà eventualmente incontrate nonché le misure prese per il loro superamento e presenta eventualmente proposte di miglioramento.
2. Gli Stati membri e la Commissione hanno un regolare scambio di opinioni in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto annuale sull’amministrazione del Fondo previsto all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
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