Art. 8

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli previsti nel presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l’espletamento di dette funzioni. 2.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:485:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo