Art. 10
In vigore dal 26 mag 2008
1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che essi intendono effettuare conformemente all’ nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
a)
il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
b)
i criteri seguiti nell’elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Le modifiche apportate dagli Stati membri ai programmi sono disciplinate dalla stessa procedura.
5. Eccezionalmente la Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l’inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno o più Stati membri.
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