Art. 15

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all’insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato. 2.   I controlli di cui all’ sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro. 3.   Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all’, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro. Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto. 4.   Gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal participare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all’interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
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