Art. 11
In vigore dal 26 mag 2008
1. In ciascuno Stato membro, un servizio specifico è incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e
a)
l’esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio, o
b)
il coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
2. Il servizio o i servizi incaricati dell’applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.
4. Il servizio specifico vigila inoltre:
a)
alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti;
b)
alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento;
c)
alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all’, paragrafo 1, come anche dei programmi di cui all’.
5. Il servizio specifico è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all’espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.
Esso è composto da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti.
6. Il presente articolo non è applicabile quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell’, paragrafi da 2 a 5, è inferiore a dieci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:485:oj#art-11