Art. 2

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG. La selezione tiene conto in particolare dell’importanza finanziaria delle imprese in tale sistema e di altri fattori di rischio. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 7, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, siano stati superiori a 150 000 EUR nell’anno di esercizio FEAG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione. 3.   Per ciascun periodo di controllo, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell’analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all’esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l’utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione. Essa è presentata entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’inizio del periodo di controllo in cui l’analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta, che devono essere formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa. 4.   Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG è stata superiore a 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo. 5.   Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente regolamento unicamente in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all’ o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. 6.   Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell’ nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’. 7.   Il periodo di controllo si situa tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno seguente. Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi. 8.   I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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